Le domande più frequenti

Le risposte della CAI ad alcune domande tra le più frequenti in tema di requisiti per l’adozione, adozione internazionale, congedi parentali, deducibilità delle spese, ecc.

1) La persona singola può richiedere l'adozione internazionale di un minore?

No, il single può adottare solo in Italia, ma la situazione del bambino adottabile deve potersi inquadrare nei “casi particolari”, nei quali viene tenuta in considerazione la particolare relazione affettiva tra il minore e la persona singola; questo particolare legame, che viene ad acquistare rilevanza giuridica, deve essere precedente all’accertamento dello stato di abbandono. Facciamo il caso di un bambino, i cui genitori siano irreversibilmente inadeguati, e si trova, quindi, in stato di abbandono per mancanza totale di cure o perché viene maltrattato gravemente: ebbene, se questo minore ha sempre trovato rifugio alle sue sofferenze nella sua maestra o in una vicina di casa o in una lontana parente, il giudice che istruisce il caso, quando apprenderà del profondo legame affettivo e avrà valutato che non può essere spezzato senza produrre gravi danni psicologici al bambino, può riconoscere quel legame e ritenere il caso come particolare; il tribunale pronunzierà l’adozione del bambino alla persona singola; questa adozione, a differenza dell’adozione piena e legittimante, mantiene i rapporti del bambino con la famiglia di origine e non sostituisce il cognome della persona singola a quello del bambino, ma lo aggiunge.

2) Può adottare una coppia di fatto?

No. Lo stato di convivenza viene però preso in considerazione se precedente al matrimonio: se non ci sono i tre anni di matrimonio richiesti dalla legge, ma i coniugi hanno convissuto per un periodo che, cumulato ai mesi di matrimonio, raggiunge i tre anni, è possibile fare la dichiarazione di disponibilità. La convivenza sarà accertata come stabile e continuativa attraverso prove documentali o testimoniali.

3) Esistono limiti di età tra adottanti e adottato?

Si. La differenza minima è di 18 anni, quella massima è di 45, anche se esistono casi particolari in cui l’adozione è permessa in deroga a queste disposizioni: * Quando il limite massimo è superato da un solo coniuge in misura non superiore a 10 anni (il limite cui si commisura l’età del bambino è di volta in volta da riferirsi al più giovane dei coniugi se il divario non supera i 10 anni, al più vecchio in caso contrario). * Quando i coniugi hanno altri figli (naturali o adottivi) di cui almeno uno minorenne. * Quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato.

4) Quanto costa adottare?

La CAI e gli Enti autorizzati hanno concordato parametri di congruità dei servizi necessari affinché le adozioni si realizzino nel rispetto della legge e della Convenzione de L’Aja stabilendo il minimo e il massimo dei costi praticabili. Le tabelle concordate riportano costi relativi ai servizi resi in Italia ed i costi relativi ai servizi resi all’Estero per ogni singolo paese, tali tabelle sono consultabili sul sito della CAI alla sezione I COSTI DELL’ADOZIONE.

5) Che funzioni hanno gli Enti autorizzati?

Le modifiche apportate alla legge 184 con la legge 476 che ratifica la Convenzione dell’Aja in materia di adozione internazionale, hanno introdotto nuovi soggetti quali gli Enti Autorizzati ai quali le coppie devono necessariamente conferire incarico per procedere ad una adozione. Il vero ruolo dell’Ente non consiste nella pura e semplice attività di “intermediazione”. L’obiettivo di fondo dell’Ente Autorizzato è quello di aiutare le coppie a valutare la corrispondenza tra la propria dichiarata aspirazione ad adottare un minore straniero e la realtà concreta dell’adozione internazionale, tanto sul piano dei principi normativi che regolano la materia, quanto su quello “operativo” degli scenari socio-culturali internazionali con cui in futuro i coniugi dovranno confrontarsi. E’ importante che la coppia che si dichiara disponibile ad accogliere un minore straniero impari a percepire le leggi (italiane e straniere) sull’adozione non come un’interminabile corsa ad ostacoli, che si frappone indebitamente tra sé e il bambino, ma come un insieme di regole e principi da rispettare e condividere poste a tutela sia del minore che degli stessi futuri genitori adottivi. Per questa ragione ampio risalto viene dato nella legge e nella Convenzione dell’Aja ai concetti di “disponibilità all’adozione internazionale”, al “principio di sussidiarietà”, al “supremo interesse del minore”, ma soprattutto alle loro ricadute operative, posto che è dovere dell’Ente Autorizzato far si che essi non siano vuote dichiarazioni di principio.

6) L'albo degli enti autorizzati appena pubblicato subirà modifiche?

L’albo è controllato ed aggiornato dalla Commissione che può, conseguentemente ad altre domande che le dovessero pervenire, aggiungere altre associazioni che siano in possesso dei requisiti per operare come ente autorizzato. Inoltre anche gli enti che sono ora nell’albo possono chiedere autorizzazioni per altri paesi. È infine possibile che gli enti iscritti all’albo vengano cancellati per sospensione o per revoca dell’autorizzazione, il che può accadere quando vengano meno i requisiti richiesti per l’autorizzazione ad operare in uno dei paesi stranieri o quando abbiano commesso delle gravi irregolarità. Tutti gli aggiornamenti vengono riportati sul sito internet della Commissione, mentre alla fine di ogni anno solare sarà pubblicata sulla G.U. la nuova edizione dell’albo.

7) Cosa può fare un'associazione che sia stata giudicata non idonea dalla Commissione per essere inserita nell'albo degli enti autorizzati?

L’art. 14 del regolamento prevede che l’ente possa presentare alla Commissione, entro 30 dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, una richiesta di riesame della propria istanza di autorizzazione. In alternativa, l’ente può adire il giudice amministrativo secondo le norme di legge che regolano tali ricorsi.

8) Può una coppia adottare in un paese nel quale non operano enti autorizzati?

Sì, in via del tutto eccezionale e soltanto se ricorrono le seguenti condizioni documentabili: gli interessati, ancorché cittadini italiani, si trovano in quel paese per motivi di lavoro o altro da almeno due anni. In tal caso possono avvalersi della normativa vigente in quel paese e poi richiedere al Tribunale per i minorenni di ultima residenza in Italia il riconoscimento ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge 476/1998. La Commissione per le adozioni internazionali rilascia un nulla osta al proseguimento della procedura adottiva.

9) Gli Enti possono operare in un paese non aderente alla Convenzione dell'Aja?

Si, purchè le procedure di adozione in atto ne rispettino i principi fondamentali.

10) Una coppia in possesso del decreto di idoneità viene rifiutata dall'unico ente autorizzato ad operare nella propria Regione. Può rivolgersi ad un ente che opera in un'altra sede regionale?

Nel nuovo sistema introdotto dalla legge 476/1998 gli enti autorizzati svolgono funzioni di natura pubblica, e non possono senza motivo rifiutare l’incarico. A norma dell’art.31 lettera a), devono tuttavia informare con chiarezza gli aspiranti all’adozione sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione, svolgendo una funzione di consiglio e di orientamento. Se ritengono che esistano cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità a suo tempo emesso dall’autorità giudiziaria, è opportuno che informino il Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto, o quanto meno che segnalino il caso alla Commissione.

11) Una volta scelto un ente autorizzato, si può, nel corso della pratica, cambiare individuandone un altro?

Si: è necessario notificare in primo luogo la revoca e poi conferire mandato ad un altro Ente senza richiedere autorizzazione alcuna.

12) La documentazione da inviare alla Commissione per l'autorizzazione all'ingresso in Italia del minore deve essere in originale?

No, la documentazione deve pervenire alla Commissione dall’ente che cura l’adozione in copia autenticata e legalmente tradotta in italiano. Gli originali dovranno essere consegnati da pate dell’ente al competente tribunale per i minorenni in Italia

13) La documentazione di cui sopra come deve essere spedita alla Commissione?

L’Ente che ha seguito la coppia nell’iter adottivo inoltrerà la documentazione completa alla CAI, attraverso il portale web ad accesso protetto predisposto al fine di facilitare e velocizzare lo scambio di documenti con gli Enti.

14) Quanto tempo impiegherà la Commissione per autorizzare l'ingresso del bambino in Italia?

La CAI, dopo aver verificato che la documentazione relativa al minore sia in regola, impiega presumibilmente circa 2 o 3 giorni, anche tenendo conto del carico di lavoro del funzionario al quale è stata assegnata la pratica.

15) A chi viene comunicata l'autorizzazione all'ingresso?

L’autorizzazione viene comunicata alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese da cui proviene il bambino e al TMM territorialmente competente via fax, mentre l’Ente autorizzato la riceve via portale web.

16) È possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l'adozione, (comprensive anche delle spese di viaggio)?

Sì. Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale. Precisamente, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure. Per valersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. (Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 77 del 28.05.2004) In sostanza, è possibile usufruire dell’agevolazione a prescindere dall’effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa. La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute. Non si potranno considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e gli incontri postadottivi.

17) Cosa si intende per abbinamento?

L’abbinamento è la scelta compiuta sulla base del profilo psico-sociale della coppia, del minore da dare in adozione internazionale. Viene effettuata dal paese di origine.

18) È prevista una forma di congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all'estero per tutta la durata della pratica dell'adozione?

Sì, è previsto un apposito congedo dal lavoro a questo scopo ai sensi dell’artt. 26 e 31 del DLgs 151/2001 (come sostituiti dai commi 452 e 454 dell’art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244), spettante ad entrambi i genitori adottivi. Il congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento non comporta indennita’ ne’ retribuzione. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.

19) Al momento del rientro in Italia con il bambino è possibile godere di un periodo di astensione dal lavoro, e se sì, l'età del minore influisce in qualche modo?

Sì. La madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno la possibilità ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 151/2001 (così come novellato dal comma 455 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) di usufruire di un congedo parentale qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità, pari al 30% della retribuzione, è dovuta, per il periodo massimo complessivo di 6 mesi (tra madre e padre), nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

20) Cos'è l'affidamento preadottivo?

Si tratta del periodo che intercorre tra un provvedimento di affido a scopo adottivo di un minore e la pronuncia di adozione definitiva da parte di un Tribunale dei Minori italiano. Durante tale periodo i Servizi Sociali competenti incontreranno la famiglia per valutare l’inserimento del minore e ravvisare il suo effettivo interesse all’adozione definitiva in quel nucleo familiare.

21) E possibile per la madre lavoratrice usufruire dei riposi per allattamento anche se il minore ha più di un anno di vita?

Sì, la sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 104 ha stabilito che la madre lavoratrice ha diritto ad usufruire di riposi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. I riposi, della durata di un’ora ciascuno, sono due per un orario di lavoro di 6 ore o superiore ed uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore. Detti riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

22) E' possibile presentare ricorso nel caso il TMM abbia respinto la domanda di idoneità?

Sì. È possibile proporre reclamo avanti alla Corte d’Appello – sezione famiglia – territorialmente competente. Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di rigetto del Tribunale dei Minorenni. NB:i dieci giorni non decorrono dalla notifica del “dispositivo” del provvedimento, ma dal momento della notifica dell’intero decreto.

23) E’ possibile per il padre lavoratore usufruire dei riposi per allattamento?

I periodi di riposo per allattamento sono riconosciuti, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 151/2001, al padre lavoratore solo se si verificano le sottoindicate condizioni: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermita’ della madre.

24) E’ possibile per la madre lavoratrice usufruire del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in Italia?

Sì. La riforma presente nella Finanziaria 2008 (art 26 D.Lgs così come novellato dal comma 452 dell’art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) prevede la possibilità che il congedo di maternità possa essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva dei 5 mesi. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui all’ art. 26 comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.

25) Il papà lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità?

Sì. Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, ai sensi dell’art.31 del DLgs 151/2001(così come novellato dal comma 454 dell’art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244), spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.E’ necessario, in ogni caso, che la madre adottiva sia lavoratrice dipendente e ne rinunci (circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008, punto 2). Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità anche in caso di morte o di grave infermita’ della madre ovvero di abbandono, nonche’ in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

26) La proposta di abbinamento è vincolante?

Ogni Stato straniero regola autonomamente il rifiuto di un abbinamento, con modalità di volta in volta differenti.

27) Se l’adozione è di due o più minori i riposi per allattamento possono essere raddoppiati?

Sì. I periodi di risposo spettanti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 151/2001 entro il primo anno dall’ingresso del minore in Italia sono raddoppiati in caso di ingresso di due o più minori in famiglia e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

28) Se l’adozione è di due o più minori la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto ad un estensione del congedo parentale?

Sì, il congedo parentale è legato alla persona fisica del figlio(art. 32 del D.Lgs 151/2001). Per ciascun figlio è, quindi, possibile usufruire, qualunque sia l’età del minore, fino ad 11 mesi (cumulativi tra la mamma ed il papà) di congedo parentale entro otto anni dall’ingresso in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.

29) Se l’adozione è di due o più minori la madre lavoratrice ha diritto ad un estensione del congedo di maternità?

No, si ha diritto solo a 5 mesi di congedo dal lavoro. Il congedo di maternità è strettamente legato all’evento “ingresso in famiglia” (che è stato equiparato all’evento “parto” per la maternità biologica). L’atto di adozione è unico anche se i minori adottati sono due o più di due.

Fonte: Sito ufficiale CAI (Commissione Adozioni Internazionali)